T.U.L.P.S.
T.U.L.P.S.
(Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 18.06.1931)
TITOLO IV DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
Art. 133
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali Guardie da destinare alla vigilanza o custodia in Comune delle proprietà stesse. Regolamento (Art. 249, Art. 250, Art. 251, Art. 252, Art. 252-bis, Art. 253, Art. 254, Art. 255, Art. 256)

Law
T. U. LEGGI PUBBLICA SICUREZZA
REGOLAMENTO ESECUZIONE
COD. PROTEZIONE DATI PERSONALI
CODICE CIVILE
LEGGE n. 397 DEL 07/12/00
CODICE PENALE
CODICE PROCEDURA PENALE