T.U.L.P.S.
T.U.L.P.S.
(Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 18.06.1931)
TITOLO IV
DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
Art. 133
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali Guardie da destinare alla vigilanza o custodia in Comune delle proprietà stesse.
Regolamento
(Art. 249, Art. 250, Art. 251, Art. 252, Art. 252-bis, Art. 253, Art. 254, Art. 255, Art. 256)
Regolamento di Esecuzione
Regolamento di Esecuzione, R.D. n. 635 del 06.05.1940 DELLE GUARDIE PARTICOLARI(*)
Art. 249
Chi intende destinare Guardie Particolari Giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei Guardiani ed i beni da custodire.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Rappresentante dell'ente o dal Proprietario e dai Guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei Guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, nonché della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali...
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;....
CODICE CIVILE
LIBRO PRIMO
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE
Art. 1 Capacità giuridica
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784).
LEGGE 7 dicembre 2000 n. 397
LEGGE 7 dicembre 2000 n. 397
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDAGINI DIFENSIVE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge:
CAPO I
Modifiche al codice di procedura penale
Art. 1
1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti:
"Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonchè presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro";
b) al comma 5, dopo le parole: "dei difensori," sono inserite le seguenti: "degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei".
CODICE PENALE
Libro primo
DEI REATI IN GENERALE
Titolo I: DELLA LEGGE PENALE
Art. 1
- Reati e pene: disposizione espressa di legge -
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.
PROCEDURA PENALE
Libro primo
Parte prima: SOGGETTI
Titolo I : GIUDICE
Capo I: GIURISDIZIONE
Art. 1
- Giurisdizione penale -
1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.